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Regolamento 853 e Bollino CE

  • Immagine del redattore: Eko03
    Eko03
  • 24 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

La Guida Pratica per le Aziende Alimentari



Se la tua azienda manipola carne, latte, uova o prodotti ittici, probabilmente hai già sentito parlare del "Bollino CE". Ma sai esattamente quando scatta l’obbligo e perché non basta una semplice notifica sanitaria (SCIA)?

In questo articolo facciamo chiarezza su uno dei regolamenti più importanti, spiegando come il team di Eko03 può supportarti nell'ottenimento del riconoscimento.


Cos’è il Regolamento (CE) 853/2004?

Mentre il Reg. CE 852/2004 stabilisce le norme generali di igiene per tutte le imprese alimentari, il Regolamento comunitario n. 853 del 2004 introduce requisiti specifici e più stringenti per chi tratta alimenti di origine animale nel commercio business to business.

L'obiettivo è assicurare ai produttori agro-alimentari che gli stabilimenti abbiano la capacità di trasformare, stoccare e movimentare alimenti di origine animale in strutture che rispettino i requisiti previsti dalla legge, nonchè garantire un alto livello di sicurezza rispetto alla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle materie prime. 


La differenza tra SCIA e Riconoscimento (Bollino CE)

  • Registrazione (Reg. CE 852/2004): È la classica notifica sanitaria (SCIA) che si fa tramite il portale del SUAP al Comune ove sorge la sede produttiva, il quale comunica direttamente con il distretto ASST di competenza della zona. Riguarda tutte le attività di somministrazione/preparazione/vendita di alimenti (bar, ristoranti, negozi di vicinato).

  • Riconoscimento (Reg. CE 853/2004): È un iter più complesso che termina con il rilascio dell’autorizzazione da parte del Distretto Veterinario dell’ASST di competenza. 


Come si ottiene il Bollino CE e come si presenta?

L’ottenimento del riconoscimento richiede, oltre alla registrazione (SCIA), alcuni passaggi aggiuntivi: 

  • l’invio di un’istanza (attraverso il portale SUAP) al Distretto Veterinario dell’ASST di competenza corredata dalla documentazione necessaria e dai moduli richiesti correttamente compilati (NB. La modulistica e le modalità di trasmissione della stessa sono differenti a seconda della Regione)

  • la ricezione di un primo sopralluogo da parte dell’autorità ispettiva che verificherà la veridicità di quanto dichiarato.


L’esito favorevole del sopralluogo permette all’azienda di ricevere il numero di riconoscimento condizionato, il quale consente all’impresa di iniziare ad operare. Tuttavia, entro 90 giorni, l’autorizzazione deve essere confermata in via definitiva attraverso un secondo sopralluogo svolto dal Distretto Veterinario competente mentre l’impianto è in attività, di modo da verificare lo svolgimento delle attività lavorative. 

Dal momento in cui anche il secondo sopralluogo si conclude con esito positivo, il settore di Vigilanza regionale emette il riconoscimento definitivo.

Il medesimo iter si svolge anche in caso di: 

  • aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già riconosciuta voglia introdurre una nuova attività soggetta a riconoscimento

  • modifiche strutturali dell’impresa


Una volta ottenuto il numero di riconoscimento, l’azienda deve riportare sull’imballaggio della confezione, in maniera leggibile ed indelebile, il simbolo ovale identificativo che attesti:

  1. Sigla CE (che indica la conformità agli standard europei). 

  2. Nome del Paese (es. IT per Italia).

  3. Numero di Riconoscimento dello stabilimento.


Chi deve avere il Bollino CE?

Il bollino CE è obbligatorio per gli stabilimenti che effettuano produzione, manipolazione o trasformazione di prodotti di origine animale destinati ad altre aziende (vendita B2B- business to business).

Ecco le principali categorie interessate:

  • Settore Carni: Macelli, laboratori di sezionamento, produttori di salumi e insaccati, gastronomie che vendono per più del 50% prodotti carnei non confezionati

  • Settore Lattiero-Caseario: Caseifici che producono formaggi, yogurt o burro.

  • Settore Ittico: Centri di spedizione, mercati ittici, stabilimenti di lavorazione pesce.

  • Uova: Centri di imballaggio e stabilimenti di produzione ovoprodotti.

  • Depositi Frigoriferi: Se stoccano prodotti di origine animale non confezionati.



Non sono invece soggetti al riconoscimento: 

  • Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante

  • la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale, a condizione che l’attività sia marginale 

  • la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale

  • i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri dell'UE o all’esportazione verso Paesi Terzi

  • la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale. 

Inoltre, il Reg. CE 853/2004, non identifica dei criteri specifici neanche per le attività di produzione del miele e di gelato. 


Come ottenere il riconoscimento con Eko 03

Ottenere il Bollino CE non è solo una pratica burocratica; richiede che lo stabilimento rispetti requisiti strutturali e procedurali molto severi.

Cosa facciamo per te:

  • Audit Preliminare: Verifichiamo se i tuoi locali e i flussi di produzione sono a norma.

  • Progettazione e Planimetrie: Ti supportiamo nella corretta disposizione degli spazi per evitare contaminazioni crociate.

  • Manuale HACCP Specifico: Redigiamo le procedure di autocontrollo basate sui criteri del Reg. 853.

  • Assistenza al Sopralluogo: Ti affianchiamo durante l'ispezione dei servizi veterinari dell'ASL.


Mettersi in regola significa non solo evitare pesanti sanzioni, ma anche aprire le porte della propria azienda al mercato nazionale ed internazionale.


Hai un dubbio sulla tua attività? Non rischiare: affidati a un unico interlocutore per la tua sicurezza alimentare.

Contattaci per una consulenza personalizzata sul Riconoscimento CE




Fonti e riferimenti normativi:  

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n. 4−9933 

L.R. N. 33 del 30 Dicembre 2009- Testo unico delle Leggi regionali 

Circolare n. 13/SAN del 29 settembre 2010

Circolare n. 4/SAN del 28 marzo 2011

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale". 


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