Etichettatura delle confetture
- Eko03

- 10 giu
- Tempo di lettura: 5 min
tutto quello che deve esserci e come farlo correttamente

Una confettura artigianale con un'etichetta fatta a mano, magari con il font vintage e l'illustrazione del frutto: bella, autentica, riconoscibile. Ma se manca la percentuale di frutta, o se la denominazione non è quella corretta, o ancora, se il carattere è troppo piccolo, quell'etichetta è fuori legge. E il produttore, artigiano o industriale che sia, rischia sanzioni amministrative anche pesanti.
L'etichettatura a livello generale è disciplinata dal regolamento quadro: il Reg. UE 1169/2011 che sancisce le informazioni obbligatorie sugli alimenti al consumatore finale. Nel caso di confetture, marmellate e gelatine si deve considerare anche il D.Lgs. n. 50 del 20/02/2004 (attuazione Dir. 2001/113/CE), che verrà modificato a partire dal 14 giugno 2026 dal D.lgs. N. 207 del 30/12/2025, che disciplina in maniera specifica le informazioni da divulgare ai consumatori per questa categoria di prodotti.
Se la produzione, poi, prevede l'aggiunta di additivi alimentari è necessario verificare la corretta applicazione del Reg. UE 1333/2008 che riguarda direttamente il loro utilizzo.
Ogni deviazione da quanto previsto dalle leggi in materia di etichettatura viene sanzionata in accordo al D.Lgs. 231/2017.
Le menzioni obbligatorie: cosa non può mancare
Il Regolamento UE 1169/2011 definisce le indicazioni che devono essere presenti su qualsiasi etichetta di alimento pre-imballato. Per le confetture, a queste si aggiungono menzioni specifiche previste dalla normativa di settore. Ecco il quadro completo:
Denominazione del prodotto | "Confettura", "Confettura extra" o "Marmellata" secondo categorie precise. Non è intercambiabile a piacere. |
Elenco ingredienti | In ordine decrescente di peso. Gli allergeni in grassetto o altro carattere distintivo. Include additivi con funzione tecnologica. |
% frutta utilizzata | Es. "preparata con 45 g di frutta per 100 g". Va indicata nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto (novità del nuovo d.lgs. in vigore dal 14 giugno 2026) |
Termine minimo conservazione | "Da consumarsi preferibilmente entro…" con data o indicazione dove trovarla. |
Condizioni e durata di conservazione | Istruzioni dopo apertura se il prodotto richiede condizioni particolari (es. "conservare in frigorifero dopo l'apertura")e se possiede una durata specifica. |
Nome/ragione sociale e indirizzo | Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni — produttore, confezionatore o importatore UE. |
Quantità netta | In grammi (g). |
Paese d'origine della frutta | Obbligatorio se l'omissione potrebbe indurre in errore il consumatore sull'origine reale del prodotto o se il contenuto della frutta è superiore al 50% di tutti gli altri ingredienti |
Dichiarazione nutrizionale | Tabella con valori energetici e nutrienti per 100g. Obbligatoria dal 2016 per i preimballati destinati al consumatore finale. |
Lotto di produzione
| Per permettere un'accurata rintracciabilità. Può anche corrispondere con la data di produzione o di scadenza |
Confettura, confettura extra, marmellata: non è la stessa cosa
Uno degli errori più frequenti riguarda proprio la denominazione. I tre termini non sono sinonimi, la legge li definisce con precisione in base alla percentuale di frutta utilizzata e al tipo di lavorazione. Di seguito sono illustrate le nuove condizioni disposte già da l nuovo d.lgs. n. 207 del 30 Dicembre 2025 in vigore a partire dal 14/06/2026.
Denominazione | Frutta minima su 1kg di prodotto | Note (testo tratto direttamente dalla definizione riportata nel D.Lgs. n. 207 del 30/12/2025 e dal D.lgs. n. 50 del 20/02/2004) |
Confettura | ≥ 450 gr ≥ 350 gr per ribes rosso, ribes nero, mele cotogne e altri prodotti specificati ≥ 180 gr per lo zenzero | "È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato" |
Confettura extra | ≥ 500g in generale ≥450 gr per ribes rosso, ribes nero, mele cotogne e altri casi specifici ≥280 g per lo zenzero | "È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori" |
Marmellata | ≥ 200g | "È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato." |
Gelatina | Non deve essere inferiore alla quantità prevista per la produzione di confettura | "è una sostanza sufficientemente gelificata di zuccheri, succo di frutta, estratto acquoso, di una o più specie di frutta." |
Artigianale vs industriale: stesse regole, sfide diverse
La normativa sull'etichettatura si applica allo stesso modo a prescindere dalla scala produttiva. Ma le difficoltà pratiche che incontrano un piccolo confetturiere e un produttore industriale sono molto diverse.
🫙 Produttore artigianale
Calcolo corretto della % di frutta per ricette variabili
Dichiarazione nutrizionale e data di scadenza senza laboratorio interno
Gestione dei lotti
Leggibilità e dimensioni minime dei caratteri
🏭 Produttore industriale
Gestione multilingua per mercati esteri
Allineamento etichette a variazioni di ricetta su scala
Controllo della conformità dell'intera gamma prodotti
Aggiornamento normativo continuo (claim, additivi)
Audit da parte di GDO e buyer internazionali
Gli errori più comuni e come evitarli
Dall'esperienza sul campo, questi sono i problemi di etichettatura che si riscontrano più spesso nelle confetture, sia in fase di audit che durante i controlli ufficiali.
✕ Denominazione sbagliata (es. "marmellata di mirtilli")
Come visto, "marmellata" è riservata agli agrumi. "Marmellata di mirtilli" è una denominazione non conforme — deve essere "confettura di mirtilli" purchè la quantità di frutta minima corrisponda a quanto previsto.
✕ Percentuale di frutta assente o posizionata male
La % va indicata in prossimità della denominazione di prodotto: disporla nella parte finale degli ingredienti non sarà più accettato.
✕ Allergeni non evidenziati
Se la ricetta prevede ingredienti allergeni (es. frutta a guscio in alcune confetture speciali), devono essere evidenziati graficamente nell'elenco ingredienti — grassetto, sottolineato o colore diverso.
✕ Caratteri troppo piccoli
Il Reg. 1169/2011 fissa l'altezza minima della x a 1,2 mm per le informazioni obbligatorie (0,9 mm per confezioni con superficie < 80 cm²). Un'etichetta bella ma illeggibile non è conforme.
✕ Dichiarazione nutrizionale mancante o incompleta
Obbligatoria per tutti i preimballati. Deve includere almeno: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale — per 100g di prodotto.
✕ Indicazioni fuorvianti sull'origine
Immagini o frasi che evocano un'origine geografica diversa da quella reale della frutta (es. illustrazione della Sicilia su una confettura con arance spagnole) costituiscono una pratica commerciale scorretta, passibile anche di condanna penale.
Un'etichetta conforme non è solo un obbligo da spuntare: è la carta d'identità del prodotto. Per un artigiano è credibilità sul banco del mercato; per un'industria è il passaporto per la GDO e per l'export. In entrambi i casi, vale la pena farlo bene.
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